Il primo propone l’abolizione del contratto a tutele crescenti, ma non ripristinerebbe pienamente l’articolo 18 così come previsto dallo Statuto dei lavoratori. Al contrario, riporterebbe la normativa alla versione ridotta introdotta dalla Legge Fornero nel 2012, con procedure lunghe e complesse. La reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo resta possibile nei casi di discriminazioni o violazioni delle norme su maternità e paternità. La Corte Costituzionale ha già corretto alcune criticità della norma. Inoltre non si è registrato un aumento dei licenziamenti dopo le riforme. È bene ricordare che il Jobs Act prevede un’indennità fino a 36 mensilità, mentre la Legge Fornero fissa il tetto a 24: il rischio è dunque una riduzione delle tutele oltre a un ingessamento della disciplina.
Il secondo riguarda l’eliminazione del tetto massimo di 6 mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamento nelle piccole imprese. Un quesito molto marginale perché la norma interessa esclusivamente i lavoratori che operano nelle aziende al di sotto dei 15dipendenti assunti fino al 6 marzo 2015. Nella versione vigente della norma, nel caso in cui non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, è prevista la reintegrazione entro il termine di tre giorni o, in alternativa, il risarcimento del danno, compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale. Una vera riforma dovrebbe prevedere, piuttosto, l’innalzamento sia del minimo che del massimo, non solo la rimozione del limite. Sebbene l’intento di rafforzare gli indennizzi sia condivisibile, il referendum abrogativo non è lo strumento più efficace.
Il terzo mira a eliminare la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale peri primi 12 mesi. In realtà l’effetto è quello di ridurre le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto per i giovani, favorendo invece forme contrattuali ancora più instabili. Il vero problema non è il contratto a termine in sé, ma l’abuso dei contratti troppo brevi. La soluzione migliore passa sia dal rafforzamento della contrattazione collettiva, che dall’investimento nella formazione, e dall’introduzione di penalizzazioni per chi abusa della flessibilità, oltre a rafforzare gli indennizzi per i licenziamenti illegittimi.
Il quarto propone un meccanismo sanzionatorio per cui l’appaltatore sarebbe responsabile anche dei rischi specifici dell’appaltante e di attribuire al committente finale la responsabilità anche per i rischi specifici delle imprese appaltatrici. Tuttavia, la normativa vigente già prevede responsabilità per l’impresa esecutrice. Anche qui non serve un referendum, ma strumenti di prevenzione per la costruzione di una vera cultura della sicurezza, con premialità per le aziende virtuose.
Il quinto riguarda i tempi per presentare la richiesta per la cittadinanza italiana. Ad oggi il tema che presenta maggiori criticità riguarda i minori che risiedono sul territorio italiano da più di 10 anni e i nati in Italia da cittadini stranieri, che non possono ottenere la cittadinanza fino al compimento della maggiore età. La soluzione di abrogare parte dell’art. 9 co.1 l.91/1992, dimezzando i termini per la presentazione della richiesta, non risolve questo problema perché rimarrebbero invariate le cause che impediscono di ottenere la cittadinanza. Inoltre, i tempi per l’accoglimento della richiesta sono l’altro grande problema: si aggirano tra i tre e quattro anni, ma ll referendum non risolverebbe il problema. Pur riconoscendo che la realtà dei fatti è molto diversa rispetto a quella dell’entrata in vigore della legge, siamo del parere che il quesito non risolva il problema e che sarebbe più utile una legge che disciplini la cittadinanza italiana per i minorenni stranieri, assicurando adeguati percorsi di integrazione (come accade in altri paesi).
